STATUTO
MONTI E COLLINE DEL VASTESE
Consorzio di operatori economici* S T A T U T O *
ART. 1 Denominazione
È costituito un consorzio con attività esterna fra imprenditori ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile denominato "MONTI E COLLINE DEL VASTESE".
ART. 2 Scopo
Il consorzio ha lo scopo di regolamentare e coordinare sia le attività interne delle imprese consorziate mediante la loro adesione a filiere produttive che le loro attività esterne attraverso azioni di marketing e pubblicizzazione miranti alla valorizzazione delle produzioni tipiche e del turismo nel comprensorio del Vastese. Il consorzio non ha scopo di lucro, è apartitico e aconfessionale, e la sua gestione non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.
ART. 3 Attività
Per il conseguimento del proprio scopo il consorzio potrà:
ART. 4 Sedi
Il consorzio ha sede legale in Torrebruna, Piazza Caduti sul Lavoro 3. Potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie ed unità locali operative, quali succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.
ART. 5 Organi del Consorzio
Gli Organi del Consorzio sono:
ART. 6 Ufficio consortile
Il Consorzio coordinerà la sua attività attraverso un Ufficio consortile destinato a svolgere l'attività esterna di cui all'art. 2612 c.c. La direzione dell'attività consortile è affidata al Presidente, che potrà avvalersi di un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 20. Ove il Direttore venga a mancare sarà sostituito da persona nominata dal Consiglio Di Amministrazione. L'Ufficio opera alle dipendenze del Presidente e secondo le istruzioni da quest'ultimo impartitegli, in conformità alle decisioni e direttive del Consiglio di Amministrazione così come riportate all'interno del Regolamento consortile.
ART. 7 Durata
La durata del Consorzio è illimitata. Esso potrà essere sciolto per deliberazione della Assemblea straordinaria ai sensi del successivo Art. 19.
ART. 8 Adesione
Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio quelle Imprese e quegli Enti o Associazioni che abbiano titolo e interesse. Per quanto riguarda le Imprese non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale né debbono essere stati dichiarati fallite ancorché riabilitate, e non debbono essere interdette o inabilitate. L'ammissione al Consorzio è fatta mediante sottoscrizione da parte del richiedente di una domanda di ammissione al consorzio indirizzata per iscritto al Consiglio di Ammini-strazione mediante compilazione dell'apposito modulo di domanda. Nel modulo il richie-dente dovrà:
ART. 9 Recesso
Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione e diviene automaticamente operativo novanta (90) giorni dopo la data della comunicazione.
ART. 10 Diritti del consorziato
Ogni associato potrà beneficiare dell'attività del Consorzio e dei servizi dallo stesso erogati. Il consorziato, nella persona del suo legale rappresentante o mandatario, potrà parteci-pare all'attività degli organi sociali ove a tale scopo candidato ed eletto dall'Assemblea dei partecipanti.
ART. 11 Doveri del consorziato
I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono al Consorzio mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1703 e seguenti c.c. per quanto attiene agli scopi sociali di cui al precente art. 2.?I consorziati si obbligano ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni sociali ed a favorire gli interessi del Consorzio.
ART. 12 Fondo consortile
Il fondo consortile è costituito:
ART. 13 Fondo di gestione
Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio. Tale contributo confluirà nel Fondo di gestione. L'ammontare annuale e la modalità di versamento del contributo saranno determinati dal Consiglio Di Amministrazione. L'ammontare del contributo annuale potrà essere differenziato e determinato in base a criteri che dovranno tener conto della forma giuridica e della dimensione aziendale. Il consorziato dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'art. 14 del presente Statuto.
ART. 14 Attività consortili
Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "Ufficio" che ha la sua sede presso quella del Consorzio. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal Consorzio in nome e per conto proprio. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 1° comma c.c.
ART. 15 Decadenza
La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di falli-mento o di altra procedura concorsuale, comportano ciascuna l'automatica decadenza di diritto del consorziato con decorrenza a tutti gli effetti dal giorno precedente a quello della data di deliberazione o del provvedimento.
ART. 16 Esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consorziato può essere escluso:
ART. 17 Variazioni
Tutte le variazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 c.c., debbono essere iscritte nel Registro delle Imprese e nel Libro dei consorziati, quest'ultimo da tenersi ed aggiornarsi a cura del Consiglio Di Ammini-strazione, entro dieci giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate.
ART. 18 Assemblea ordinaria dei consorziati
L'assemblea è costituita da tutti consorziati i quali hanno diritto di voto, a condizione che abbiano interamente versato i contributi e le penalità al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Consiglio Di Amministrazione, il Presidente e il Vice- Presidente del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo tecnico purché documentabile da spedirsi ai consorziati almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno e ad ora successiva. In caso di urgenza, che sia comunque indicata nell'avviso, la convocazione potrà essere fatta con telegramma, a mezzo fax o altro mezzo tecnico purché documentabile da inviarsi almeno due (2) giorni prima di quello stabilito per la riunione. Il Presidente, esclusi i casi di urgenza, dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice- Presidente o da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione scelto dall'Assemblea all'avvio della riunione. Il Presidente è assistito da un segretario nominato per ogni convocazione dal Presidente o, in sua assenza, dal membro del Consiglio di Amministrazione scelto dall'Assemblea. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto. Ogni consorziato può delegare un altro rappresentante della propria impresa oppure un altro consorziato per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega. La delega dovrà avvenire in forma scritta sul modulo appositamente allegato all'avviso di convocazione. Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e saranno conservati presso l'Ufficio consortile. Essi dovranno essere messi a disposizione dei consorziati per visione ogni qual volta se ne faccia richiesta. Solo i consorziati potranno prendere visione dei verbali. Altre modalità di conservazione, copia o circolazione potranno essere contenute nel Regolamento del Consorzio.
ART. 19 Assemblea straordinaria dei consorziati
L'Assemblea straordinaria dei consorziati è convocata dal Presidente nei seguenti casi:
ART. 20 Consiglio Di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque oppure sette membri, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, scelti anche fra i non consorziati. I membri scelti fra i non consorziati, tuttavia, non possono essere in numero superiore ad un terzo del totale. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. La cessazione del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. I membri decaduti possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, purché non rappresentino la maggioranza degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente fino alla prima riunione dell'Assemblea. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compresa quella del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le funzioni. Il Consiglio di Amministrazione, nel perseguire gli scopi consortili, avrà piena facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, sia di gestione che dispositivi, fatta eccezione unicamente per i seguenti atti ed operazioni:
ART. 21 Presidente
Il Presidente, scelto fra i consorziati, è nominato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. ?Al Presidente è attribuito il compito:
ART. 22 Revisore Contabile
Quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato un Revisore contabile eletto dall'Assemblea stessa. Il Revisore Contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore Contabile è competente a:
ART. 23 Regolamento
Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione apposito Regolamento Interno da approvarsi da parte della Assemblea ordinaria dei consorziati.?Il Regolamento dovrà, fra l'altro: ?a) fissare la misura ed i criteri delle penalità applicabili ai consorziati; ?b) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati; ?c) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del consorzio di cui all'art. 13; ?d) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali e statutarie.
ART. 24 Bilancio consuntivo
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei (6) mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.?Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i consorziati, ma dovranno essere ma devono esser destinati all'incremento del fondo consortile. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti. È facoltà del Consiglio di Amministrazione predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati.
ART. 25 Controversie
Qualunque controversia sorga tra i consorziati o tra questi e il Consorzio in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto ed ogni rapporto connesso, se non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un conciliatore, nominato in base alle regole della Camera di Conciliazione] di Chieti, il quale giudicherà secondo diritto in maniera rituale.
ART. 26 Modifiche
Eventuali modifiche al Contratto consortile o al presente Statuto dovranno essere fatte per iscritto a pena di nullità a norma dell'art. 2607 c.c. e deliberate dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei consorziati con il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o validamente rappresentati.
ART. 27 Scioglimento
Lo scioglimento del Consorzio prima della scadenza dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. I liquidatori potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compiuta la quale redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità adottate per la ripartizione delle spese di gestione.
ART. 28 Norme applicabili
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.
È costituito un consorzio con attività esterna fra imprenditori ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile denominato "MONTI E COLLINE DEL VASTESE".
ART. 2 Scopo
Il consorzio ha lo scopo di regolamentare e coordinare sia le attività interne delle imprese consorziate mediante la loro adesione a filiere produttive che le loro attività esterne attraverso azioni di marketing e pubblicizzazione miranti alla valorizzazione delle produzioni tipiche e del turismo nel comprensorio del Vastese. Il consorzio non ha scopo di lucro, è apartitico e aconfessionale, e la sua gestione non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.
ART. 3 Attività
Per il conseguimento del proprio scopo il consorzio potrà:
-
a) svolgere a favore dei consorziati tutti quei servizi che risulti opportuno realizzare in tutto o in parte con mezzi comuni;
b) organizzare attività o formulare progetti che contribuiscano alla crescita qualitativa e quantitativa delle produzioni e delle vendite dei prodotti tipici locali;
c) effettuare le iniziative dirette ad agevolare l'attività dei consorziati nonché a perfezionarla sotto l'aspetto produttivo al fine di ridurre i costi e di offrire ai clienti prodotti e servizi in miglioramento continuo e a prezzi competitivi;
d) promuovere, realizzare e partecipare ad iniziative volte a tutelare e valorizzare i prodotti tipici agro-alimentari, l'artigianato ed il turismo rurale del Vastese;
e) gestire direttamente o indirettamente strutture, impianti, servizi, e svolgere altre attività inerenti il perseguimento degli scopi consortili;
f) realizzare economie con acquisti comuni di beni; approvvigionare i consorziati delle merci che formano oggetto dell'attività dei consorziati stessi, degli arredi necessari, delle macchine e in genere degli strumenti necessari per lo svolgimento della loro attività; v.07.07.2008 2
g) assistere i consorziati nell'esercizio della loro attività commerciale organiz-zando opportune forme di consulenza, di formazione professionale e parteci-pando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una crescente qualità di prodotti e servizi; gestire servizi di consulenza aziendale, realizzare la pubblicità in comune, partecipare congiuntamente a fiere e mostre, accentrare servizi di ricerca e addestramento del personale, accentrare l'elaborazione di dati statistici, creare servizi contabili comuni ed assistere i consorziati nelle operazioni di finanziamento;
h) aderire o assumere partecipazioni in altri enti, associazioni ed organismi economici la cui attività contribuisca al perseguimento dello scopo sociale;
i) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra i Consorziati e dare ad essi idonea assistenza relativa alla gestione dell'Impresa.
ART. 4 Sedi
Il consorzio ha sede legale in Torrebruna, Piazza Caduti sul Lavoro 3. Potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie ed unità locali operative, quali succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.
ART. 5 Organi del Consorzio
Gli Organi del Consorzio sono:
-
1) un organo deliberativo di indirizzo e ratifica rappresentato dalla Assemblea generale dei consorziati;
2) più organi esecutivi rappresentati dal Consiglio Di Amministrazione, dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Direttore, se nominato;
3) un organo di controllo contabile rappresentato dal Revisore dei conti.
ART. 6 Ufficio consortile
Il Consorzio coordinerà la sua attività attraverso un Ufficio consortile destinato a svolgere l'attività esterna di cui all'art. 2612 c.c. La direzione dell'attività consortile è affidata al Presidente, che potrà avvalersi di un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 20. Ove il Direttore venga a mancare sarà sostituito da persona nominata dal Consiglio Di Amministrazione. L'Ufficio opera alle dipendenze del Presidente e secondo le istruzioni da quest'ultimo impartitegli, in conformità alle decisioni e direttive del Consiglio di Amministrazione così come riportate all'interno del Regolamento consortile.
ART. 7 Durata
La durata del Consorzio è illimitata. Esso potrà essere sciolto per deliberazione della Assemblea straordinaria ai sensi del successivo Art. 19.
ART. 8 Adesione
Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio quelle Imprese e quegli Enti o Associazioni che abbiano titolo e interesse. Per quanto riguarda le Imprese non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale né debbono essere stati dichiarati fallite ancorché riabilitate, e non debbono essere interdette o inabilitate. L'ammissione al Consorzio è fatta mediante sottoscrizione da parte del richiedente di una domanda di ammissione al consorzio indirizzata per iscritto al Consiglio di Ammini-strazione mediante compilazione dell'apposito modulo di domanda. Nel modulo il richie-dente dovrà:
-
a) dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento consortile e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di ogni altra condizione indicata nel modulo di adesione e di accettare queste nella loro integrità;
b) indicare fra l'altro l'esatta denominazione dell'impresa o dell'Ente e della sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l'attività effettivamente svolta, l'indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta.
ART. 9 Recesso
Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione e diviene automaticamente operativo novanta (90) giorni dopo la data della comunicazione.
ART. 10 Diritti del consorziato
Ogni associato potrà beneficiare dell'attività del Consorzio e dei servizi dallo stesso erogati. Il consorziato, nella persona del suo legale rappresentante o mandatario, potrà parteci-pare all'attività degli organi sociali ove a tale scopo candidato ed eletto dall'Assemblea dei partecipanti.
ART. 11 Doveri del consorziato
I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono al Consorzio mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1703 e seguenti c.c. per quanto attiene agli scopi sociali di cui al precente art. 2.?I consorziati si obbligano ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni sociali ed a favorire gli interessi del Consorzio.
ART. 12 Fondo consortile
Il fondo consortile è costituito:
-
a) dal contributo di Euro Cento (€ 10O) che ciascun consorziato è tenuto a versare all'atto di adesione al Consorzio. L'ammontare di tale contributo può essere modificato dall'Assemblea ordinaria;
b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
c) da eventuali successivi contributi come deliberati dal Consiglio Direttivo;
d) dai beni acquistati con le suddette quote;
e) dai finanziamenti e contributi eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici;
f) da ogni altro bene che pervenga al Consorzio come destinato al fondo consortile;
g) dagli eventuali avanzi di gestione destinati a specifica riserva;
h) dalle riserve e dai fondi determinati dall'applicazione di specifiche norme di Legge o deliberati dall'Assemblea dei consorziati.
i) dalle quote straordinarie deliberate dall'Assemblea dei consorziati di cui al comma seguente.
ART. 13 Fondo di gestione
Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio. Tale contributo confluirà nel Fondo di gestione. L'ammontare annuale e la modalità di versamento del contributo saranno determinati dal Consiglio Di Amministrazione. L'ammontare del contributo annuale potrà essere differenziato e determinato in base a criteri che dovranno tener conto della forma giuridica e della dimensione aziendale. Il consorziato dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'art. 14 del presente Statuto.
ART. 14 Attività consortili
Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "Ufficio" che ha la sua sede presso quella del Consorzio. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal Consorzio in nome e per conto proprio. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 1° comma c.c.
ART. 15 Decadenza
La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di falli-mento o di altra procedura concorsuale, comportano ciascuna l'automatica decadenza di diritto del consorziato con decorrenza a tutti gli effetti dal giorno precedente a quello della data di deliberazione o del provvedimento.
ART. 16 Esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consorziato può essere escluso:
-
a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio e si renda moroso nei pagamenti ad esso comunque dovuti.
In questi casi il partecipante deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il partecipante si mantenga inadempiente;
b) quando non osservi le disposizioni del presente statuto e del regolamento interno oppure le deliberazioni della Assemblea o del Consiglio Di Ammini-strazione;
c) quando compia atti in contrasto con gli interessi del Consorzio. La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al consorziato interessato. L'esclusione avrà effetto dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ed annotazione sul Libro dei consorziati, da effettuarsi a cura del Consiglio di Ammini-strazione.
ART. 17 Variazioni
Tutte le variazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 c.c., debbono essere iscritte nel Registro delle Imprese e nel Libro dei consorziati, quest'ultimo da tenersi ed aggiornarsi a cura del Consiglio Di Ammini-strazione, entro dieci giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate.
ART. 18 Assemblea ordinaria dei consorziati
L'assemblea è costituita da tutti consorziati i quali hanno diritto di voto, a condizione che abbiano interamente versato i contributi e le penalità al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Consiglio Di Amministrazione, il Presidente e il Vice- Presidente del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo tecnico purché documentabile da spedirsi ai consorziati almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno e ad ora successiva. In caso di urgenza, che sia comunque indicata nell'avviso, la convocazione potrà essere fatta con telegramma, a mezzo fax o altro mezzo tecnico purché documentabile da inviarsi almeno due (2) giorni prima di quello stabilito per la riunione. Il Presidente, esclusi i casi di urgenza, dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice- Presidente o da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione scelto dall'Assemblea all'avvio della riunione. Il Presidente è assistito da un segretario nominato per ogni convocazione dal Presidente o, in sua assenza, dal membro del Consiglio di Amministrazione scelto dall'Assemblea. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto. Ogni consorziato può delegare un altro rappresentante della propria impresa oppure un altro consorziato per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega. La delega dovrà avvenire in forma scritta sul modulo appositamente allegato all'avviso di convocazione. Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e saranno conservati presso l'Ufficio consortile. Essi dovranno essere messi a disposizione dei consorziati per visione ogni qual volta se ne faccia richiesta. Solo i consorziati potranno prendere visione dei verbali. Altre modalità di conservazione, copia o circolazione potranno essere contenute nel Regolamento del Consorzio.
ART. 19 Assemblea straordinaria dei consorziati
L'Assemblea straordinaria dei consorziati è convocata dal Presidente nei seguenti casi:
-
a) per deliberare sulle modifiche dello statuto di Consorzio;
b) per nominare i liquidatori e definirne i poteri;
c) per deliberare su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per statuto.
ART. 20 Consiglio Di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque oppure sette membri, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, scelti anche fra i non consorziati. I membri scelti fra i non consorziati, tuttavia, non possono essere in numero superiore ad un terzo del totale. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. La cessazione del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. I membri decaduti possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, purché non rappresentino la maggioranza degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente fino alla prima riunione dell'Assemblea. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compresa quella del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le funzioni. Il Consiglio di Amministrazione, nel perseguire gli scopi consortili, avrà piena facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, sia di gestione che dispositivi, fatta eccezione unicamente per i seguenti atti ed operazioni:
-
a) acquisti, permute, alienazioni a qualsiasi titolo e conferimenti di beni immobili o diritti immobiliari;
b) consensi ad iscrizioni, modificazioni o cancellazioni di ipoteche, pegni e privilegi relativamente a beni immobili, mobili, impianti ed attrezzature;
c) prestazioni di garanzie reali o personali di qualsiasi tipo, a favore di consorziati o di terzi;
d) emissione di cambiali;
e) partecipazione ad Enti ed associazioni.
- a) la predisposizione del Regolamento Interno da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
b) la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo;
c) l'assunzione e l'inquadramento del personale dell'Ufficio;
d) la nomina eventuale di un Direttore, la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri;
e) l'irrogazione delle penalità;
f) la determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
g) la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
h) la redazione e la presentazione della situazione patrimoniale e del rendiconto annuale da depositare all'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2615–bis c.c.
ART. 21 Presidente
Il Presidente, scelto fra i consorziati, è nominato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. ?Al Presidente è attribuito il compito:
-
a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, incluso il giudizio a norma dell'art. 2613 c.c., nominando ove necessario avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
c) di eseguire gli incarichi, dando le opportune disposizioni, espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Di Amministrazione;
d) di vigilare sulla conservazione e la regolare tenuta dei documenti e dei libri del Consorzio;
e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 22 Revisore Contabile
Quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato un Revisore contabile eletto dall'Assemblea stessa. Il Revisore Contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore Contabile è competente a:
-
a) controllare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Di Amministrazione prima della presentazione all'Assemblea dei consorziati per l'approvazione;
b) svolgere attività di controllo sulla regolare tenuta e conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;
c) riferire sui risultati delle attività suddette all'Assemblea dei consorziati qualora espressamente da essa richiesto.
ART. 23 Regolamento
Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione apposito Regolamento Interno da approvarsi da parte della Assemblea ordinaria dei consorziati.?Il Regolamento dovrà, fra l'altro: ?a) fissare la misura ed i criteri delle penalità applicabili ai consorziati; ?b) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati; ?c) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del consorzio di cui all'art. 13; ?d) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali e statutarie.
ART. 24 Bilancio consuntivo
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei (6) mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.?Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i consorziati, ma dovranno essere ma devono esser destinati all'incremento del fondo consortile. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti. È facoltà del Consiglio di Amministrazione predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati.
ART. 25 Controversie
Qualunque controversia sorga tra i consorziati o tra questi e il Consorzio in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto ed ogni rapporto connesso, se non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un conciliatore, nominato in base alle regole della Camera di Conciliazione] di Chieti, il quale giudicherà secondo diritto in maniera rituale.
ART. 26 Modifiche
Eventuali modifiche al Contratto consortile o al presente Statuto dovranno essere fatte per iscritto a pena di nullità a norma dell'art. 2607 c.c. e deliberate dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei consorziati con il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o validamente rappresentati.
ART. 27 Scioglimento
Lo scioglimento del Consorzio prima della scadenza dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. I liquidatori potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compiuta la quale redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità adottate per la ripartizione delle spese di gestione.
ART. 28 Norme applicabili
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.
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